I Premi di risultato più forti del Covid
18/02/2021
L’agenzia delle Entrate conferma la possibilità di rimodulare gli accordi a causa della pandemia. Ecco come
La Pandemia da Covid ha colpito duramente la salute degli Italiani, ma non solo. Alla crisi sanitaria si è affiancata una crisi economica che anche grazie alla prontezza degli Enti intermedi e al sostegno del Welfare Aziendale è stata almeno arginata. Inevitabilmente, però, le limitazioni alla circolazione di merci e persone, il crollo della domanda e dei fatturati ha rischiato di far saltare anche il meccanismo virtuoso dei Premi di risultato. Su questo fronte però, il Covid è stato sconfitto.
L’agenzia delle Entrate, infatti, ha confermato per i premi di risultato erogati nel 2021 la possibilità di accesso a tutti i benefici fiscali previsti dalla Legge di Stabilità 2016, anche con integrazione di accordi di secondo livello o di accordi territoriali già sottoscritti in anni precedenti. Si consente cioè di rimodulare i piani al verificarsi di situazioni eccezionali che li rendono di difficile realizzazione, cosa accaduta per l’anno 2020 fortemente condizionato dalla pandemia.
È richiesta per questo l’introduzione di ulteriori obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione, che dovranno essere confrontati con i risultati conseguiti in un periodo definito dalle parti contrattuali. Secondo quanto stabilito nel Decreto del 25 marzo 2016, nonché secondo i chiarimenti successivi alla sua emanazione e in particolare secondo la Circolare n 5/E del 2018 della Agenzia delle Entrate, per avere accesso alla tassazione agevolata sui premi di risultato le parti possono stabilire che sia sufficiente il riscontro dell’incremento anche di uno solo tra gli obiettivi stabiliti contrattualmente, ovvero solamente di alcuni di essi.
L’ Agenzia delle Entrate ha chiarito che questo vale anche per i parametri eventualmente fissati tramite accordi integrativi. E’ richiesto che la condizione d’incertezza circa il raggiungimento dell’obiettivo incrementale debba sussistere al momento della sottoscrizione e ratifica del contratto aziendale/territoriale. Come chiarito dalla Circolare n 36/2020 questa circostanza temporale deve essere intesa in senso assoluto e non necessariamente legata a uno specifico momento, in ragione del quale si presumerebbero incerti gli obiettivi individuati nei contratti aziendali/territoriali sottoscritti.
Pertanto, qualora con l’accordo aziendale integrativo le parti contrattuali riescano a individuare ulteriori e alternativi obiettivi incrementali, il cui raggiungimento risulti incerto al momento della loro individuazione, il regime agevolativo potrà essere applicato sotto la responsabilità del sostituto d’imposta, il quale dovrà valutare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della tassazione con l’imposta sostitutiva del 10%.
In sede di valutazione, il sostituto dovrà tenere conto che l’andamento dei parametri contrattualmente adottati può essere suscettibile di variabilità, soprattutto al verificarsi di circostanze eccezionali come quelle della pandemia e quindi ciò potrebbe consentire l’ulteriore riparametrazione degli stessi obiettivi.
Infine ricordiamo quanto stabilito dall’art 1 comma 182 della legge 208/2015 legge di stabilità 2016 “Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché’ le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa”.
In primo piano
Whistleblowing, dal 15 luglio in vigore la normativa a tutela dei dipendenti che segnalano violazioni
11/08/2023 Primi ad adeguarsi gli enti
Luoghi di lavoro più attrattivi, arriva il bollino “Aziende family friendly”
04/08/2023 La provincia autonoma di Trento
Intesa Sanpaolo: per 17mila dipendenti si sperimenta la settimana corta a parità di stipendio
28/07/2023 La banca ha trovato un
XXV Rapporto AlmaLaurea: per i laureati più lavoro, ma retribuzioni in calo
21/07/2023 Il XXV Rapporto di AlmaLaurea
Welfare aziendale e nuovi strumenti tecnologici per la gestione dei “crediti”
14/07/2023 Il mercato del welfare aziendale
Decreto lavoro, fringe benefit e bollette: le novità
07/07/2023 È stata pubblicata nella Gazzetta
Il welfare aziendale: i cambiamenti degli ultimi anni
30/06/2023 Il welfare aziendale è diventato
Come il Decreto Lavoro cambia il Servizio Civile. Le parole del Presidente del FNSC
23/06/2023 Il Decreto legge n. 48
Imprenditoria femminile: in Italia pesa la carenza di politiche pubbliche di welfare
16/06/2023 Le aziende femminili in Italia
WelFare Insieme S.r.l.
Impresa Sociale
Viale Vittorio Veneto n. 16/a, 20124 – Milano | tel. +39 02 49710883 | P.IVA 10464170967