Manovra 2024 e fringe benefit

01/12/2023

Mentre la manovra 2024 è in discussione alle Camere, facciamo il punto su quelle che sono le novità per i lavoratori: tre articoli riguardano il mondo delle aziende, con alcune decisioni che contribuiranno a far aumentare, anche se di poco, lo stipendio netto e il conto in banca dei dipendenti. A iniziare da una decisione sui fringe benefit.

L’articolo 6 contiene misure fiscali per il welfare aziendale e regola l’importo dei fringe benefit fuori reddito, ossia i benefici non salariali che un datore di lavoro offre ai dipendenti e che possono essere di natura economica o elargiti sotto forma di beni e servizi.

I fringe possono includere assicurazioni, buoni pasto e buoni benzina, spese di vitto e alloggio e hanno lo scopo di migliorare la qualità della vita dei dipendenti.

Nella manovra, il limite di 1.000 euro è esteso a 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico – compresi quelli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti, i figli adottivi e affidati – correttamente indicati in fase di dichiarazione dei redditi con relativo codice fiscale.

Ma la nuova soglia dei fringe benefit non è l’unica misura a favore dei lavoratori dipendenti presente nella manovra 2024. Ci sono anche altri due articoli che riguardano la categoria.

L’art.5 tratta dell’esonero parziale dei contributi previdenziali; per i periodi di paga che vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore:

  • di 6 punti percentuali a patto che la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile medio di 2.692 euro, al netto del rateo della tredicesima;
  • di 7 punti percentuali a patto che la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile medio di 1.923 euro, al netto del rateo della tredicesima.

L’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche rimane la stessa. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e non ha effetti sul rateo della tredicesima.

L’art.7 invece riguarda la detassazione dei premi di risultato e prevede che l’aliquota dell’imposta sostituiva sulle somme erogate come premi di produttività sia ridotta del 5%. Viene così dimezzata la percentuale, stabilita al 10% con la legge 208 del 2015.

L’aliquota si applica entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, corrisposti per incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

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