Fringe benefit esenti da imposte e contributi per il 2023
13/10/2023

Anche per il 2023, il valore dei fringe benefit che non concorrono a formare il reddito viene elevato da 258,23 euro a 3mila euro per i lavoratori con figli a carico (Dl 48/2023, articolo 40).
Il mondo dei fringe benefit che beneficiano di detassazione totale o parziale per il 2023, prevede beni, servizi o rimborsi di utenze, non imponibili per i lavoratori con figli a carico appunto fino alla soglia di 3mila euro.
I benefit sono detassati soltanto se lo dispone il legislatore: «Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro» (articolo 51, comma 1, del Tuir). Inoltre, il reddito va dichiarato in base al “principio di cassa allargato” per il quale si considerano percepiti nel periodo di imposta anche le somme e valori ricevuti entro il 12 gennaio dell’anno successivo e questo vale anche per i fringe benfit.
Tra gli strumenti che permettono di beneficiare appieno della detassazione e della decontribuzione e, al contempo, della piena deducibilità da parte del datore di lavoro, vi sono i piani di welfare aziendale rivolti alla generalità o a categorie di dipendenti per somme e servizi previsti dall’articolo 51, comma 2, lettere f (utilità sociale), f-bis (educazione e istruzione), f-ter (assistenza a familiari non autosufficienti), f-quater (rischio di non autosufficienza).
A questi si aggiungono i buoni pasto detassati nei limiti di 4 euro giornalieri (8 se buono elettronico e 5,29 se mancano i servizi di ristorazione che possono essere concessi anche ai lavoratori in smart working, ma deve riguardare la generalità o categorie di dipendenti secondo un orientamento dell’Agenzia che eccede il dettato normativo.
Un altro benefit diffuso riguarda l’auto concessa in uso promiscuo al dipendente con tassazione parametrata in base a una percorrenza convenzionale di 15mila km annui e in misura percentuale variabile in funzione dell’emissione di CO2 del veicolo da un minimo del 25% (fino a 60 g / Km) fino al 60% (dal 2021 per emissioni oltre 190 g). Il datore di lavoro beneficia di una deduzione dei costi maggiorata rispetto alle auto aziendali, ma comunque limitata al 70%, oltre alla detraibilità Iva ridotta al 40 per cento.
Inoltre beneficiano di una base imponibile ridotta al 50% della differenza tra il tasso applicato e il Tur alla fine dell’anno i prestiti concessi dal datore di lavoro (o i contributi in conto interessi riconosciuti per prestiti/mutui bancari).
Un altro fringe benefit fiscalmente interessante riguarda i dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro nel Comune dove prestano l’attività: per i primi tre periodi di imposta i canoni di locazione e le spese di manutenzione non sono tassati, mentre il datore di lavoro beneficia della deduzione (articolo 95, comma 2, del Tuir).
Anche i contributi di assistenza sanitaria versati – in conformità a contratti, accordi o regolamenti – a enti o casse con finalità assistenziale nei limiti di 3.615,20 euro e le prestazioni di servizio di trasporto collettivo e i rimborsi di abbonamenti per il trasporto pubblico, se rivolti a categorie o a tutti i dipendenti, possono beneficiare della detassazione, mentre le azioni quotate beneficiano della detassazione fino a 2.065,83 euro soltanto se offerte alla generalità dei dipendenti.
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