I Premi di risultato più forti del Covid
18/02/2021
L’agenzia delle Entrate conferma la possibilità di rimodulare gli accordi a causa della pandemia. Ecco come
La Pandemia da Covid ha colpito duramente la salute degli Italiani, ma non solo. Alla crisi sanitaria si è affiancata una crisi economica che anche grazie alla prontezza degli Enti intermedi e al sostegno del Welfare Aziendale è stata almeno arginata. Inevitabilmente, però, le limitazioni alla circolazione di merci e persone, il crollo della domanda e dei fatturati ha rischiato di far saltare anche il meccanismo virtuoso dei Premi di risultato. Su questo fronte però, il Covid è stato sconfitto.
L’agenzia delle Entrate, infatti, ha confermato per i premi di risultato erogati nel 2021 la possibilità di accesso a tutti i benefici fiscali previsti dalla Legge di Stabilità 2016, anche con integrazione di accordi di secondo livello o di accordi territoriali già sottoscritti in anni precedenti. Si consente cioè di rimodulare i piani al verificarsi di situazioni eccezionali che li rendono di difficile realizzazione, cosa accaduta per l’anno 2020 fortemente condizionato dalla pandemia.
È richiesta per questo l’introduzione di ulteriori obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione, che dovranno essere confrontati con i risultati conseguiti in un periodo definito dalle parti contrattuali. Secondo quanto stabilito nel Decreto del 25 marzo 2016, nonché secondo i chiarimenti successivi alla sua emanazione e in particolare secondo la Circolare n 5/E del 2018 della Agenzia delle Entrate, per avere accesso alla tassazione agevolata sui premi di risultato le parti possono stabilire che sia sufficiente il riscontro dell’incremento anche di uno solo tra gli obiettivi stabiliti contrattualmente, ovvero solamente di alcuni di essi.
L’ Agenzia delle Entrate ha chiarito che questo vale anche per i parametri eventualmente fissati tramite accordi integrativi. E’ richiesto che la condizione d’incertezza circa il raggiungimento dell’obiettivo incrementale debba sussistere al momento della sottoscrizione e ratifica del contratto aziendale/territoriale. Come chiarito dalla Circolare n 36/2020 questa circostanza temporale deve essere intesa in senso assoluto e non necessariamente legata a uno specifico momento, in ragione del quale si presumerebbero incerti gli obiettivi individuati nei contratti aziendali/territoriali sottoscritti.
Pertanto, qualora con l’accordo aziendale integrativo le parti contrattuali riescano a individuare ulteriori e alternativi obiettivi incrementali, il cui raggiungimento risulti incerto al momento della loro individuazione, il regime agevolativo potrà essere applicato sotto la responsabilità del sostituto d’imposta, il quale dovrà valutare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della tassazione con l’imposta sostitutiva del 10%.
In sede di valutazione, il sostituto dovrà tenere conto che l’andamento dei parametri contrattualmente adottati può essere suscettibile di variabilità, soprattutto al verificarsi di circostanze eccezionali come quelle della pandemia e quindi ciò potrebbe consentire l’ulteriore riparametrazione degli stessi obiettivi.
Infine ricordiamo quanto stabilito dall’art 1 comma 182 della legge 208/2015 legge di stabilità 2016 “Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché’ le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa”.
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