Assegno unico universale e applicabilità del Welfare

30/03/2022

Dal 1 marzo l’Inps eroga l’Assegno unico universale alle famiglie con figli a carico, con la circolare E/4 dello scorso 18 febbraio l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’assegno unico non si sovrappone all’applicabilità del credito welfare

Il Decreto Legislativo n. 230 del 21 dicembre 2021 ha istituito l’Assegno unico e universale per tutte le famiglie con figli a carico. Per ricevere il contributo è necessario presentarne domanda all’INPS, la richiesta va rinnovata ogni anno. L’assegno viene erogato per ciascun figlio a carico, a partire dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del ventunesimo anno di età, non sono previsti limiti anagrafici per i figli a carico con disabilità.

A decorrere dal 1 marzo 2022 l’assegno unico viene erogato mensilmente dall’INPS, a chi ha presentato richiesta, per il periodo compreso tra marzo dell’anno corrente e febbraio dell’anno successivo, a chi presenterà la domanda entro il 30 giugno 2022, verranno erogati anche gli arretrati. L’importo dell’assegno è calcolato in base alla situazione economica della famiglia sulla base dell’ISEE.

L’assegno unico, a differenza delle vecchie agevolazioni per le famiglie, è rivolto ad una platea molto più ampia di genitori, si tratta infatti di uno strumento universale, non più legato alla condizione di “lavoratore”, mentre infatti i vecchi assegni familiari venivano versati in busta paga, l’assegno unico arriverà direttamente sul conto corrente del beneficiario. Il nuovo strumento varato dal Governo mira a raggiungere i circa sette milioni di nuclei familiari con figli.

Un importante chiarimento circa assegno unico e welfare, strumento fondamentale per il sostegno alle famiglie, si è avuto con la Circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022 nella quale l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’assegno unico non si sovrappone all’applicabilità del credito welfare.

Secondo la circolare per i figli a carico continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni previste per oneri e spese sostenute nel loro interesse e aggiunge “per i figli di età inferiore ai 21 anni, anche se non fiscalmente a carico, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 51, comma 2, del TIUR in tema di welfare”, ciò significa – come ulteriormente specificato – che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore normale dei servizi di welfare messi a disposizione dal datore di lavoro a tutti i dipendenti, anche se goduti da figli di età inferiore ai 21 anni.

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate contribuisce a ribadire l’importanza dell’applicazione di strumenti di welfare che rispondano ai bisogni di persone e famiglie, che si declinano nell’aumento del benessere per la collettività e lo sviluppo dei territori.

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