Premi di risultato e welfare aziendale: chiarito l’estensione del nuovo limite a 5.000 euro

Il nuovo limite di imponibile pari a 5.000 euro introdotto dalla Manovra 2026 si applica anche nel caso in cui il lavoratore scelga di convertire il premio di risultato in servizi di welfare o fringe benefit. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 22/E, intervenuta per rispondere ad alcuni quesiti interpretativi sulle novità fiscali introdotte dalla legge di Bilancio 2026 in materia di tassazione agevolata dei premi di produttività e delle somme legate alla partecipazione agli utili dei dipendenti del settore privato per gli anni 2026 e 2027.

Nel documento di prassi, l’Amministrazione finanziaria ricostruisce il quadro normativo di riferimento, partendo dall’evoluzione avviata con la legge di stabilità 2016 fino alle modifiche più recenti contenute nella Manovra 2026. Per i premi di produttività e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili nel biennio 2026-2027, viene confermata l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota ridotta all’1%, insieme all’innalzamento del limite di imponibile agevolabile, che passa da 3.000 a 5.000 euro.

Proprio questo aumento ha generato dubbi interpretativi in merito alla possibilità di applicare il nuovo tetto anche nell’ipotesi in cui il lavoratore decida di trasformare il premio monetario in prestazioni di welfare aziendale, come previsto dal comma 184 della legge di stabilità 2016 e dall’articolo 51 del TUIR. Il punto critico riguardava il fatto che la legge di Bilancio 2026, nel modificare aliquota e soglia, facesse riferimento esplicito soltanto al comma 182 della disciplina originaria.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, tuttavia, una lettura sistematica e coerente della normativa consente di estendere il nuovo limite di 5.000 euro anche alle ipotesi di conversione del premio in beni e servizi di welfare. La ratio dell’intervento legislativo, infatti, è quella di ampliare il perimetro dell’agevolazione fiscale, indipendentemente dalla modalità di erogazione scelta dal lavoratore.

Il chiarimento conferma così un orientamento favorevole all’utilizzo flessibile dei premi di risultato, rafforzando il ruolo del welfare aziendale come strumento integrato di retribuzione e incentivazione nel settore privato.

credits photo: Magnific

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