Welfare aziendale, niente tasse per la mobilità sostenibile: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
17/05/2024
Secondo l’interpretazione dell’ Agenzia delle Entrate , il car-sharing, i monopattini e gli scooter elettrici in condivisione, insieme alla ricarica per automobili o motocicli elettrici fornita dal datore di lavoro e resa disponibile ai dipendenti tramite un’app per il tragitto casa-lavoro, non costituiscono reddito per i dipendenti, come indicato nell’interpello 74/2024.
Questo stabilisce che l’azienda implementerà misure preventive per evitare abusi, tra cui la definizione di un limite di spesa, la limitazione dell’orario di utilizzo dei servizi al tempo di lavoro, l’adeguamento delle ricariche alla frequenza lavorativa effettiva e l’esclusione dei dipendenti che già usufruiscono di un’auto per uso personale.
All’interno del piano di welfare aziendale, i dipendenti avranno la possibilità di accedere ai servizi di mobilità condivisa o alle ricariche prenotandoli attraverso un’applicazione dedicata, senza dover sostenere direttamente i costi, poiché saranno coperti dall’azienda. Il valore economico dei benefici utilizzati non sarà soggetto a tassazione per i lavoratori, garantendo un ulteriore incentivo all’adozione di soluzioni di mobilità sostenibile.
Per beneficiare dell’agevolazione fiscale prevista per il welfare aziendale, i servizi di mobilità sostenibile devono soddisfare alcune condizioni specifiche:
- Devono essere disponibili solo per coloro che non usufruiscono già di un’auto in uso promiscuo come fringe benefit.
- I servizi di sharing, inclusi quelli relativi al monopattino elettrico per il tragitto casa-lavoro, sono ammessi solo se la sede di lavoro si trova in luoghi che consentono il riutilizzo del mezzo da parte di altre persone, garantendo così una reale condivisione e la riduzione dei costi sociali del trasporto.
- Il piano di welfare deve stabilire limiti e plafond di spesa per assicurare che l’utilizzo sia limitato al tragitto casa-lavoro.
- Non deve essere previsto il rimborso delle spese sostenute direttamente dal dipendente per questi servizi.
Rispettando queste condizioni, i servizi di mobilità sostenibile possono godere del beneficio fiscale previsto per il welfare aziendale.
I servizi devono essere resi disponibili a tutti i dipendenti o a categorie specifiche di dipendenti. In merito a questo, secondo il recente interpello 57/2024 dell’Agenzia delle Entrate, è stato precisato che le categorie di dipendenti sono definite in base al Codice Civile, comprendendo dirigenti, operai e altre categorie legate a qualifiche, livelli o tipologie di lavoro (ad esempio, lavoratori che svolgono determinati turni). Tuttavia, non è consentito identificare “categorie” basate su caratteristiche personali o familiari.
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