Premi di risultato e chiusure Covid, il Fisco fa chiarezza
23/04/2021
Ecco la “Risposta 270” che traccia la strada sul trattamento fiscale in periodo di Pandemia
Premi di risultato e chiusure imposte dal Covid, come comportarsi? Come applicare il giusto trattamento fiscale in considerazione della necessaria ridefinizione di tempi e obiettivi, tenendo conto delle fasi di sospensione dell’attività determinate dalle norme emergenziali anti-contagio?
L’Agenzia delle Entrate fa chiarezza, pubblicando un’interessante Risposta, la N. 270, in riferimento ad uno specifico quesito proposto da un’azienda operatrice a livello nazionale nel settore dei giochi leciti e delle scommesse, che esercita la propria attività principale sulla base di convenzioni di concessione stipulate con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
L’azienda ha provveduto a ridefinire i periodi annuali di confronto sul parametro dell’EBITDA (utilizzato per la determinazione degli eventuali incrementi utili al conseguimento del risultato sul quale basare la premialità) tenendo conto delle fasi di sospensione dell’attività determinate dalle norme emergenziali anti-contagio. In tal modo ha contabilizzato gli impatti sul business, verificatisi in conseguenza della pandemia, procedendo al ricalcolo dell’EBITDA nell’anno ante-Covid rendendolo omogeneo con quello successivo. Un ridisegno basato su un calcolo matematico e non discrezionale che – a seguito della risposta non ostativa dell’Agenzia delle Entrate, ha salvato il complessivo impianto premiale e la sua convertibilità in servizi di WA.
Ma ecco in estrema sintesi il parere ufficiale dell’Agenzia delle Entrate: “In relazione alla fattispecie in esame – si legge nella risposta N.270 consultabile integralmente sul sito dell’Agenzia – si è dell’avviso che la rideterminazione del periodo congruo per la maturazione dei premi, dovuta all’emergenza epidemiologica da covid-19, non osti all’applicazione del regime agevolato, dal momento che, come detto, la durata del periodo di maturazione del premio è rimessa all’accordo delle parti.
Analogamente, non si ravvisano criticità nell’aver ricalcolato il valore di riferimento dell’indicatore di redditività costituito dall’EBITDA del 2019, dal momento che tale rideterminazione, in ragione del periodo di sospensione delle attività registratasi nel 2020, consente ugualmente di poter rilevare un incremento attuale di redditività, non configurandosi un confronto con un dato remoto.
Infine, in relazione alla funzione incentivante delle norme disciplinanti il regime fiscale del Premio di risultato che presuppongono che l’individuazione dei criteri di misurazione avvenga con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi, si ricorda che con la citata risoluzione n. 36/E del 2020 è stato precisato che qualora nel contratto aziendale/territoriale venga attestato che il raggiungimento dell’obiettivo incrementale è – anche per circostanze eccezionali – effettivamente incerto alla data della sua sottoscrizione perché l’andamento del parametro adottato in sede di contrattazione è suscettibile di variabilità, l’azienda, sotto la propria responsabilità, possa applicare l’imposta sostitutiva del 10 per cento qualora al termine del periodo congruo sia conseguito il risultato incrementale. (…)
In ragione di tali considerazioni, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si è dell’avviso che laddove al 31 dicembre 2020 l’azienda rilevi che il valore dell’EBITDA 2020 risulti incrementale rispetto al valore, ricalcolato come descritto, dell’Ebitda 2019, potrà applicare il regime fiscale previsto dall’articolo 1, comma 182, della legge di Stabilità 2016 al Premio di risultato relativo al 2020. Al ricorrere delle condizioni richieste dal combinato disposto degli articoli 1, comma 184, della legge n. 208 del 2015 e 51, commi 2 e 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1987, n. 917 (Tuir), il Premio di risultato convertito in servizi Welfare non concorre, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente”.
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